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Gara #444
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 IN MODALITÀ TELEMATICA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO/CENTRALINO E SERVIZI COMPLEMENTARI AGLI UFFICI – ASSISTENZA PROTOCOLLO INFORMATICO - ACCOGLIENZA SUPPORTO E INFORMAZIONE AI CITTADINI - PERIODO 48 MESI.Informazioni appalto
22/04/2025
Aperta
Servizi
€ 824.800,00
Fiasco Alessandro
Categorie merceologiche
79992
-
Servizi di accoglienza
Lotti
Inviato esito
1
B68FCE1231
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 IN MODALITÀ TELEMATICA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO/CENTRALINO E SERVIZI COMPLEMENTARI AGLI UFFICI – ASSISTENZA PROTOCOLLO INFORMATICO - ACCOGLIENZA SUPPORTO E INFORMAZIONE AI CITTADINI - PERIODO 48 MESI.
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 IN MODALITÀ TELEMATICA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO/CENTRALINO E SERVIZI COMPLEMENTARI AGLI UFFICI – ASSISTENZA PROTOCOLLO INFORMATICO - ACCOGLIENZA SUPPORTO E INFORMAZIONE AI CITTADINI - PERIODO 48 MESI.
€ 98.000,00
€ 722.000,00
€ 4.800,00
€ 734.966,00
det. n. 680 del 11/08/2025
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
08926681001 | LINEA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA ONLUS |
Commissione valutatrice
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Scaramella | Giuseppe | Presidente di commissione |
Fiasco | Alessandro | Commissario |
Sabelli | Nello | Commissario |
Scadenze
20/05/2025 12:00
20/05/2025 12:00
30/05/2025 12:00
09/06/2025 09:30
Allegati
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840.67 kB | |
capitolato-speciale.pdf SHA-256: 8078c78b08cdd47f7d642fed34498941d63c6dd59eca120639a6e4f17b66cde6 17/04/2025 17:18 |
355.78 kB | |
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76.00 kB | |
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59.48 kB | |
mod1-domanda-di-partecipazione.docx SHA-256: d3c49a90c2cfcf47f7446104f387aff26a3cc3b734388de324a6bb8b9dfcda6f 17/04/2025 17:18 |
83.68 kB | |
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1.51 MB | |
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270.51 kB | |
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30.00 kB | |
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88.28 kB | |
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245.06 kB | |
verbale-n.2.pdf SHA-256: 722a28ff02237ceced36356c186e9b340b5b807f90e1f3bdeb62ee561aa9c3bf 30/06/2025 13:09 |
341.03 kB | |
verbale-n.3.pdf SHA-256: 951f57a8d2dcc53e9a3f82c4f3cb2760370ea41862d1b3299bcb4b6bb19df1f3 01/07/2025 11:20 |
254.42 kB | |
verbale-n.4.pdf SHA-256: 81e4526f9aadb0694e93ca86a9e03a3f2c7402b6819bfe384ffa4ab651f4073d 31/07/2025 17:43 |
675.66 kB | |
verbale-n.5.pdf SHA-256: f424141076a246b9199bbbba4cf90ad80af4ac18df8b14121652351454eaf172 31/07/2025 17:43 |
129.40 kB | |
det-00680-11-08-2025.pdf.p7m SHA-256: d01c731dc0baf3784207b54ab40d9a872432efe90db7b8c4aea223a6cf8c8527 12/08/2025 12:12 |
184.29 kB | |
Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: 534c0f7c40ac0ffd0f450b4c535f5ba70712943514dcf7ff55a222cbad6d0f31 12/08/2025 12:22 |
15.76 kB | |
Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: 57150a5aaff8ab57aba137db8f945304db2d6357ef017404e4a71a4cac41b139 12/08/2025 12:23 |
18.64 kB |
Chiarimenti
23/04/2025 11:59
Quesito #1
buongiorno,
in riferimento all'attestazione di n. 2 istituti bancari, se l'azienda ne ha solo uno?
la solidità dell'azienda si può dimostrare diversamente?
grazie
in riferimento all'attestazione di n. 2 istituti bancari, se l'azienda ne ha solo uno?
la solidità dell'azienda si può dimostrare diversamente?
grazie
28/04/2025 11:22
Risposta
Nel caso in cui un operatore intrattenga rapporti con un solo istituto di credito, in alternativa alla presentazione di due referenze bancarie, dovrà esibire documentazione equivalente a dimostrazione del possesso di un’adeguata struttura economico-finanziaria che gli consenta di far fronte agli impegni conseguenti alla stipula del relativo appalto.
23/04/2025 12:18
Quesito #2
in riferimento alle referenze bancarie di due istituti bancari, la scrivente ha due conti correnti ma i due istituti prima indipendenti l'uno dall'altro si sono fusi in un unico istituto, abbiamo aperto da poco un secondo conto presso altro istituto ma ancora non è movimentato.
possiamo comunque considerare soddisfatto il requisito?
grazie
possiamo comunque considerare soddisfatto il requisito?
grazie
28/04/2025 11:23
Risposta
Nel caso in cui un operatore intrattenga rapporti con un solo istituto di credito, in alternativa alla presentazione di due referenze bancarie, dovrà esibire documentazione equivalente a dimostrazione del possesso di un’adeguata struttura economico-finanziaria che gli consenta di far fronte agli impegni conseguenti alla stipula del relativo appalto.
24/04/2025 12:29
Quesito #3
Buongiorno,
con riferimento alla presente procedura, siamo a trasmettere le seguenti richieste di chiarimento:
1) In merito al CCNL indicato nei documenti di gara, si chiede conferma della possibilità di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, garantendo comunque le medesime condizioni economiche previste dal contratto attualmente applicato;
2) Con riferimento al punto 6.3 del Disciplinare di gara – Requisiti di capacità tecnica e professionale, lettera a), si richiede di chiarire se l’importo pari a € 206.200,00 debba:
essere posseduto complessivamente nel triennio 2022-2023-2024, oppureessere posseduto annualmente in ciascuno dei tre anni indicati.
Nel caso in cui valga la seconda ipotesi, si chiede inoltre conferma della possibilità che l’importo richiesto possa essere posseduto anche in uno solo degli anni considerati (es. solo nel 2022).
3) Con riferimento al punto 6.3 del Disciplinare di gara – Requisiti di capacità tecnica e professionale, lettera a), relativo al mezzo di comprova del requisito, ovvero il possesso di almeno un’attestazione di servizio svolto con buon esito, per un importo pari o superiore a € 206.200,00 presso un ente pubblico, si chiede se sia possibile considerare, ai fini della dimostrazione del requisito, anche clienti privati, ad esempio nel settore ospedaliero.
con riferimento alla presente procedura, siamo a trasmettere le seguenti richieste di chiarimento:
1) In merito al CCNL indicato nei documenti di gara, si chiede conferma della possibilità di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, garantendo comunque le medesime condizioni economiche previste dal contratto attualmente applicato;
2) Con riferimento al punto 6.3 del Disciplinare di gara – Requisiti di capacità tecnica e professionale, lettera a), si richiede di chiarire se l’importo pari a € 206.200,00 debba:
essere posseduto complessivamente nel triennio 2022-2023-2024, oppureessere posseduto annualmente in ciascuno dei tre anni indicati.
Nel caso in cui valga la seconda ipotesi, si chiede inoltre conferma della possibilità che l’importo richiesto possa essere posseduto anche in uno solo degli anni considerati (es. solo nel 2022).
3) Con riferimento al punto 6.3 del Disciplinare di gara – Requisiti di capacità tecnica e professionale, lettera a), relativo al mezzo di comprova del requisito, ovvero il possesso di almeno un’attestazione di servizio svolto con buon esito, per un importo pari o superiore a € 206.200,00 presso un ente pubblico, si chiede se sia possibile considerare, ai fini della dimostrazione del requisito, anche clienti privati, ad esempio nel settore ospedaliero.
28/04/2025 09:41
Risposta
1) Come riportato nell'art. 16 del disciplinare di gara: "L’operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all’articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all’offerta tecnica." Inoltre nella domanda di partecipazione, come previsto dall'art. 15.1 del Disciplinare di gara il concorrente dovrà dichiarare: "di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge 76/20";
2) L’importo pari a € 206.200,00 deve essere posseduto complessivamente nel triennio 2022-2023-2024;
3) No, l'attestazione deve riguardare un servizio analogo, con riferimento all’attività di portierato, svolto presso un ente pubblico;
2) L’importo pari a € 206.200,00 deve essere posseduto complessivamente nel triennio 2022-2023-2024;
3) No, l'attestazione deve riguardare un servizio analogo, con riferimento all’attività di portierato, svolto presso un ente pubblico;
24/04/2025 15:57
Quesito #4
Si prega di chiarire se nel costo della manodopera sia stato considerato il ticket mensa giornaliero dal contratto integrativo provinciale
Grazie
Grazie
29/04/2025 11:13
Risposta
No, non è stato considerato
30/04/2025 19:10
Quesito #5
Disciplinare, al punto 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Avere svolto con esito positivo nei precedenti tre anni almeno un servizio analogo con riferimento all’attività di portierato in un Ente Pubblico, di cui si produca almeno 1 attestazione, per un importo almeno pari all’importo annuo posto a base di gara (ovvero € 206.200,00)
Si chiede in merito al punto 6.3. quanto segue:
L'importo di € 206.200,00 fa riferimento ad un solo servizio analogo o può far riferimento a più servizi resi nel triennio per più enti il cui importo complessivo e cumulato nel triennio è pari ad € 206.200,00.
Pertanto € 206.200,00 complessivamente per servizi resi a più operatori o un unico operatore nel triennio.
a) Avere svolto con esito positivo nei precedenti tre anni almeno un servizio analogo con riferimento all’attività di portierato in un Ente Pubblico, di cui si produca almeno 1 attestazione, per un importo almeno pari all’importo annuo posto a base di gara (ovvero € 206.200,00)
Si chiede in merito al punto 6.3. quanto segue:
L'importo di € 206.200,00 fa riferimento ad un solo servizio analogo o può far riferimento a più servizi resi nel triennio per più enti il cui importo complessivo e cumulato nel triennio è pari ad € 206.200,00.
Pertanto € 206.200,00 complessivamente per servizi resi a più operatori o un unico operatore nel triennio.
06/05/2025 09:30
Risposta
L'importo di 206.200,00 fa riferimento ad un solo servizio reso ad un solo ente pubblico nel corso del triennio 2022/2024
06/05/2025 13:01
Quesito #6
in riferimento al costo orario come calcolato nella tabella di pagina 8 del disciplinare di gara, dividendo l'importo annuo di €170.000/ per il monte ore annuo 10478 ore, viene un costo medio orario di € 16,22 che non copre nemmeno il costo orario del liv. A1 delle attuali tabelle ministeriali.
volevamo sapere se si tratta di un errore materiale nella stesura del bando? in quanto nella tabella da voi menzionata, che vi alleghiamo, non riusciamo a ricavare il costo del personale come da voi indicato.
cordiali saluti
volevamo sapere se si tratta di un errore materiale nella stesura del bando? in quanto nella tabella da voi menzionata, che vi alleghiamo, non riusciamo a ricavare il costo del personale come da voi indicato.
cordiali saluti
06/05/2025 13:48
Risposta
Il costo della manodopera è stato calcolato a partire dal "COSTO ANNUO" esclusa "Ind. Turno (11,70%)" (Tabella Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – D.D. n. 30 / 2024 rif. gennaio 2026), per singolo operatore, riparametrando le 38 ore tabellari alle ore settimanali effettive.
06/05/2025 14:38
Quesito #7
In riferimento alla clausola sociale ed alla Vs. tabella del personale che svolge attualmente il servizio, siamo con la presente a richiedere le retribuzioni, eventuali Superminimi ed Ad Personam che il personale percepisce.
Restando in attesa del chiarimento sopra formulato, inviamo cordiali saluti
Restando in attesa del chiarimento sopra formulato, inviamo cordiali saluti
13/05/2025 16:11
Risposta
Le retribuzioni attualmente in godimento al personale impiegato nel servizio corrispondono ai valori previsti nella Tabella Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – D.D. n. 30 / 2024 relativa al periodo temporale vigente (ad oggi Gennaio 2025).
Per le unità attualmente impiegate nel servizio non si rilevano particolari indennità ad personam, nè superminimi, mentre gli scatti di anzianità sono quelli riportati nella tabella "Lista Operatori Palestrina"
Per le unità attualmente impiegate nel servizio non si rilevano particolari indennità ad personam, nè superminimi, mentre gli scatti di anzianità sono quelli riportati nella tabella "Lista Operatori Palestrina"
07/05/2025 12:34
Quesito #8
Buongiorno,
in riferimento all’importo a base d’asta annuale soggetta a ribasso, come indicato alla Tabella a pag. 8 del Disciplinare, di Euro 205.000,00 , dividendo tale importo per le ore annue 10.798 complessive di lavoro, come da Voi indicate, si ottiene un valore medio orario di ribasso di Euro 18,67.
Le Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - D.D. n. 30/2024 Rif. Gennaio 2026 - per il CCNL del Settore Socio sanitario Assistenziale ecc…, da Voi indicato per determinare il costo del lavoro applicato al personale interessato al cambio appalto per la clausola sociale per i 7 (sette) operatori, come previsto all’art. 14 del Vs. Capitolato Speciale, indicano, pur avendo eliminato dal calcolo l’11,70% dell’indennità turno ( come da voi risposto ad un precedente chiarimento) si ha un costo orario per i seguenti Livelli:
- Livello A1 Euro 18,13 (n. 3 operatori con ore settimanali rispettivamente di 32,5-11-29)
- Livello B1 Euro 19,77 (n. 3 operatori con ore settimanali rispettivamente di 30-31-29)
- Livello D2 Euro 23,13 (n. 1 operatore con ore settimanali 36)
Di conseguenza come è possibile proporre un ribasso d’asta quando l’importo a base d’asta è inferiore al costo della manodopera?
Restando in attesa di Vs. chiarimento, porgiamo distinti saluti.
in riferimento all’importo a base d’asta annuale soggetta a ribasso, come indicato alla Tabella a pag. 8 del Disciplinare, di Euro 205.000,00 , dividendo tale importo per le ore annue 10.798 complessive di lavoro, come da Voi indicate, si ottiene un valore medio orario di ribasso di Euro 18,67.
Le Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - D.D. n. 30/2024 Rif. Gennaio 2026 - per il CCNL del Settore Socio sanitario Assistenziale ecc…, da Voi indicato per determinare il costo del lavoro applicato al personale interessato al cambio appalto per la clausola sociale per i 7 (sette) operatori, come previsto all’art. 14 del Vs. Capitolato Speciale, indicano, pur avendo eliminato dal calcolo l’11,70% dell’indennità turno ( come da voi risposto ad un precedente chiarimento) si ha un costo orario per i seguenti Livelli:
- Livello A1 Euro 18,13 (n. 3 operatori con ore settimanali rispettivamente di 32,5-11-29)
- Livello B1 Euro 19,77 (n. 3 operatori con ore settimanali rispettivamente di 30-31-29)
- Livello D2 Euro 23,13 (n. 1 operatore con ore settimanali 36)
Di conseguenza come è possibile proporre un ribasso d’asta quando l’importo a base d’asta è inferiore al costo della manodopera?
Restando in attesa di Vs. chiarimento, porgiamo distinti saluti.
13/05/2025 16:14
Risposta
Il calcolo del costo della manodopera è stato effettuato considerando il costo annuo e non il costo orario. E' stato preso in considerazione il costo totale di un lavoratore per un anno, anziché il costo per ora di lavoro. Per effettuare questo calcolo, sono state utilizzate le tabelle del Ministero del Lavoro e del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) come riferimento. Queste tabelle forniscono informazioni sui costi standard per diverse categorie di lavoratori. Successivamente, il calcolo è stato riparametrato per tenere conto delle ore mediamente lavorate. Ciò significa che il costo annuo è stato suddiviso per il numero medio di ore lavorate in un anno, al fine di ottenere un costo più preciso.
Le 10478 ore indicate, derivano da un calcolo puramente matematico (ore settimanali x 52 settimane) e sono "ore teoriche"*, non le "ore mediamente lavorate"*.
* Vedi Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - D.D. n. 30/2024 Rif. Gennaio 2026 - per il CCNL del Settore Socio sanitario Assistenziale
Le 10478 ore indicate, derivano da un calcolo puramente matematico (ore settimanali x 52 settimane) e sono "ore teoriche"*, non le "ore mediamente lavorate"*.
* Vedi Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - D.D. n. 30/2024 Rif. Gennaio 2026 - per il CCNL del Settore Socio sanitario Assistenziale
12/05/2025 09:41
Quesito #9
buongiorno, la scrivente pone i seguenti chiarimenti:
- Il Responsabile del Servizio (preposto) richiesto all’art. 8 del capitolato speciale di appalto, è la stessa figura con ruolo di preposto richiesto ad ogni turno all’Art. 5 del CSA?;
- Punto 1 Griglia punteggi tecnici: la descrizione dei compiti del Coordinatore , richiesto in tal punto progettuale, coincide con il ruolo di Responsabile del Servizio di all’art. 8 del CSA , oppure altra figura? ;
- Punto 8 griglia punteggi tecnici: Proposte migliorative senza oneri aggiuntivi per l’ente, chiede : “ Formazione/aggiornamento per l’acquisizione delle competenze tecnico-operative e delle capacità gestionali-relazionali del personale impiegato nel servizio oggetto dell’appalto anche con riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008” . Si chiede se tale punto debba essere trattato invece nel capitolo 5 dedicato alla Formazione . Diversamente, si chiede di comprendere cosa occorre indicare in tale capitolo dedicato alle migliorie;
Cordiali saluti
- Il Responsabile del Servizio (preposto) richiesto all’art. 8 del capitolato speciale di appalto, è la stessa figura con ruolo di preposto richiesto ad ogni turno all’Art. 5 del CSA?;
- Punto 1 Griglia punteggi tecnici: la descrizione dei compiti del Coordinatore , richiesto in tal punto progettuale, coincide con il ruolo di Responsabile del Servizio di all’art. 8 del CSA , oppure altra figura? ;
- Punto 8 griglia punteggi tecnici: Proposte migliorative senza oneri aggiuntivi per l’ente, chiede : “ Formazione/aggiornamento per l’acquisizione delle competenze tecnico-operative e delle capacità gestionali-relazionali del personale impiegato nel servizio oggetto dell’appalto anche con riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008” . Si chiede se tale punto debba essere trattato invece nel capitolo 5 dedicato alla Formazione . Diversamente, si chiede di comprendere cosa occorre indicare in tale capitolo dedicato alle migliorie;
Cordiali saluti
13/05/2025 16:29
Risposta
- Il "Responsabile Tecnico" del servizio e il "preposto" sono 2 figure distinte, che possono anche coincidere;
- Il "Coordinatore" coincide con il ruolo di "Responsabile Tecnico" del Servizio;
- La formazione ulteriore rispetto a quella obbligatoria, sarà valutata anche nell'ambito delle Proposte migliorative indicate al punto 8 - griglia punteggi tecnici;
- Il "Coordinatore" coincide con il ruolo di "Responsabile Tecnico" del Servizio;
- La formazione ulteriore rispetto a quella obbligatoria, sarà valutata anche nell'ambito delle Proposte migliorative indicate al punto 8 - griglia punteggi tecnici;
19/05/2025 15:54
Quesito #10
Spett.le Comune di Palestrina,
con la presente si trasmette in allegato una richiesta di chiarimenti relativa alla procedura in oggetto.
Cordiali saluti.
con la presente si trasmette in allegato una richiesta di chiarimenti relativa alla procedura in oggetto.
Cordiali saluti.
20/05/2025 17:27
Risposta
Vedasi chiarimento n.11
20/05/2025 11:08
Quesito #11
Spett.le Comune di Palestrina C.a. RUP Dott. Alessandro Fiasco
Oggetto: Procedura aperta ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi: SERVIZIO DI PORTIERATO/CENTRALINO E SERVIZI COMPLEMENTARI AGLI UFFICI – ASSISTENZA PROTOCOLLO INFORMATICO - ACCOGLIENZA SUPPORTO E INFORMAZIONE AI CITTADINI PERIODO 4 anni. CPV 79992000-4 CIG B68FCE1231
Richiesta chiarimento: calcolo costo manodopera e base d’asta incongruo – modifica sostanziale lex specialis di gara Con il presente chiarimento si vuole sottoporre a codesto Spettabile Ente, così come già sollevato in sede di chiarimenti da altri operatori economici, il profilo di illegittimità del bando in oggetto con riferimento alla corretta individuazione del costo della manodopera da parte dell’ente ex art. 41 commi 13 e 14 del D.lgs. 36/23 e s.m.i.. Come noto il “nuovo” Codice prevede all’art. 41 co. 14 che “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13.” L’art. 41 co. 13 recita “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo medio del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all’oggetto dell’appalto, sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell’allegato I.14. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.”
In tal modo il legislatore ha inteso introdurre già nella fase di progettazione della gara l’onere in capo alla stazione appaltante di stimare con attenzione i costi della manodopera al fine di costruire una congrua ed adeguata base d’asta, tale da consentire ai futuri concorrenti di presentare un’offerta che garantisca loro l’equa remunerazione del personale e un giusto utile di impresa. Nel caso di specie l’ente ha calcolato il seguente costo della manodopera (annuale e quadriennale):
- VOCE DI SPESA: Costo Operatori (Servizio ordinario 10478 ore annue); IMPORTO ANNUO: 170.000,00 €; IMPORTO 4 ANNI: 680.000,00€
- VOCE DI SPESA: Costo Operatori (Servizio straordinario stimato di 500 ore annue); IMPORTO ANNUO (10.500,00€); IMPORTO 4 ANNI (42.000,00€)
- TOTALE COSTO DEL LAVORO E COORDINAMENTO: IMPORTO ANNUO (180.500,00*€) - IMPORTO 4 ANNI (722.000,00*€)
Utilizzando il “Costo contrattuale derivante dall’applicazione del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio- sanitario assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo - (Tabella Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – D.D. n. 30 / 2024 rif. gennaio 2026)” che per comodità si allega alla presente (All. 1). Ammontando le ore “teoriche” (così denominate in sede di risposta ad un quesito) n. 10978, considerato che il costo annuale indicato dall’ente è pari ad € 180.500,00 si ricava un costo unitario medio per operatore pari ad € 16.44 (€ 180.500,00/n. ore 10978). Il costo medio del lavoro determinato dalle tabelle ministeriali citate dall’ente è: Operatore livello A1: € 20,7-- Operatore livello B1: € 21,36 Operatore livello D2: € 25,78 Pare evidente, già da questa disamina, che il costo medio unitario stimato dall’ente € 16,44 è nettamente inferiore a quello calcolato dal ministero preposto ed a cui gli enti devono tassativamente attenersi, ovvero pari un costo medio unitario di € 22,61. Se ciò non bastasse, la scrivente ha proceduto a fare il calcolo del costo della manodopera sulla base dei dati oggettivi messi a disposizione del gestore uscente di cui al file denominato “lista operatori Palestrina”. Peraltro, nello specifico, il monte ore complessivo del gestore è pari a n. 10322, più basso rispetto a quello teorico indicato dall’ente n. 10978. Di seguito tabella di calcolo, in cui si elencano le seguenti voci: OPERATORE, ORE DA FILE LISTA OPERATORE, TOTALE ORE SETTIMANALI 3 OPERATORI, W/Y, TOTALE ORE ANNUE, COSTO ORARIO TAB MINISTERIALI, TOTALE COSTO ANNUO DA TABELLE MINISTERIALI
OPERATORE A1 : 32,5+11+29 ; 72,5 ; 52 ; 3770 ; 20,07 € ; 75.663,90 €
OPERATORE B1 : 30+31+29 ; 90 ; 52 ; 4680 ; 21,36 € ; 99.964,80 €
OPERATORE D2 : 36 ; 36 ; 52 ; 1872 ; 25,78 € ; 48.260,16 €
COSTO ANNUO MANODOPORA ENTE: 180.500,00€; GAP: -43.388,86€; BASE D'ASTA ANNUO: 205.000,00€
Emerge, pertanto, che codesto spettabile ente non ha individuato correttamente il base d’asta al fine di coprire l’integrale costo della manodopera utile alla gestione dell’appalto, né sulla base delle ore teoriche dallo stesso individuate né sulla base del monte ore complessivo indicato dal gestore uscente (peraltro inferiore). Come da massime giurisprudenziali, non ultima la sentenza TAR Toscana Sez. I, 09/04/2024, n. 389, il cui oggetto del contenzioso è in analogia un appalto afferente al servizio di sorveglianza e portierato (link sentenza https://mdp.giustizia amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_fi&nrg=202301413&nomeFile=202400389_01.html&subDir=Provve dimenti), “….omissis….La normativa suddetta prevede dunque che la base d’asta debba essere elaborata in base al costo determinato nelle tabelle ministeriali e che i costi della manodopera e della sicurezza siano scorporati dall’importo assoggettato al ribasso.” Oltremodo “È chiaro che anche la stazione appaltante, nello stabilire la base d’asta, debba tenere conto del costo indicato nelle tabelle ministeriali e dei minimi inderogabili.” Nel caso di specie ciò è stato palesemente disatteso, con l’obiettiva impossibilità per gli operatori economici di presentare offerte economicamente sostenibili a discapito della tutela dei principi codicistici di par condicio e favor partecipationis. Ravvisato quanto sopra espresso, certi del fondamento delle ragioni della scrivente (peraltro condivise da altri O.E. come emerso nei chiarimenti), si chiede a codesta stazione appaltante di modificare il base d’asta al fine di renderlo congruo per la formulazione di un’offerta economicamente sostenibile anche al fine di garantire la giusta tutela retributiva dei lavoratori adibiti al servizio.
In attesa di cortese riscontro, si porgono i migliori saluti
Oggetto: Procedura aperta ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi: SERVIZIO DI PORTIERATO/CENTRALINO E SERVIZI COMPLEMENTARI AGLI UFFICI – ASSISTENZA PROTOCOLLO INFORMATICO - ACCOGLIENZA SUPPORTO E INFORMAZIONE AI CITTADINI PERIODO 4 anni. CPV 79992000-4 CIG B68FCE1231
Richiesta chiarimento: calcolo costo manodopera e base d’asta incongruo – modifica sostanziale lex specialis di gara Con il presente chiarimento si vuole sottoporre a codesto Spettabile Ente, così come già sollevato in sede di chiarimenti da altri operatori economici, il profilo di illegittimità del bando in oggetto con riferimento alla corretta individuazione del costo della manodopera da parte dell’ente ex art. 41 commi 13 e 14 del D.lgs. 36/23 e s.m.i.. Come noto il “nuovo” Codice prevede all’art. 41 co. 14 che “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13.” L’art. 41 co. 13 recita “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo medio del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all’oggetto dell’appalto, sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell’allegato I.14. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.”
In tal modo il legislatore ha inteso introdurre già nella fase di progettazione della gara l’onere in capo alla stazione appaltante di stimare con attenzione i costi della manodopera al fine di costruire una congrua ed adeguata base d’asta, tale da consentire ai futuri concorrenti di presentare un’offerta che garantisca loro l’equa remunerazione del personale e un giusto utile di impresa. Nel caso di specie l’ente ha calcolato il seguente costo della manodopera (annuale e quadriennale):
- VOCE DI SPESA: Costo Operatori (Servizio ordinario 10478 ore annue); IMPORTO ANNUO: 170.000,00 €; IMPORTO 4 ANNI: 680.000,00€
- VOCE DI SPESA: Costo Operatori (Servizio straordinario stimato di 500 ore annue); IMPORTO ANNUO (10.500,00€); IMPORTO 4 ANNI (42.000,00€)
- TOTALE COSTO DEL LAVORO E COORDINAMENTO: IMPORTO ANNUO (180.500,00*€) - IMPORTO 4 ANNI (722.000,00*€)
Utilizzando il “Costo contrattuale derivante dall’applicazione del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio- sanitario assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo - (Tabella Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – D.D. n. 30 / 2024 rif. gennaio 2026)” che per comodità si allega alla presente (All. 1). Ammontando le ore “teoriche” (così denominate in sede di risposta ad un quesito) n. 10978, considerato che il costo annuale indicato dall’ente è pari ad € 180.500,00 si ricava un costo unitario medio per operatore pari ad € 16.44 (€ 180.500,00/n. ore 10978). Il costo medio del lavoro determinato dalle tabelle ministeriali citate dall’ente è: Operatore livello A1: € 20,7-- Operatore livello B1: € 21,36 Operatore livello D2: € 25,78 Pare evidente, già da questa disamina, che il costo medio unitario stimato dall’ente € 16,44 è nettamente inferiore a quello calcolato dal ministero preposto ed a cui gli enti devono tassativamente attenersi, ovvero pari un costo medio unitario di € 22,61. Se ciò non bastasse, la scrivente ha proceduto a fare il calcolo del costo della manodopera sulla base dei dati oggettivi messi a disposizione del gestore uscente di cui al file denominato “lista operatori Palestrina”. Peraltro, nello specifico, il monte ore complessivo del gestore è pari a n. 10322, più basso rispetto a quello teorico indicato dall’ente n. 10978. Di seguito tabella di calcolo, in cui si elencano le seguenti voci: OPERATORE, ORE DA FILE LISTA OPERATORE, TOTALE ORE SETTIMANALI 3 OPERATORI, W/Y, TOTALE ORE ANNUE, COSTO ORARIO TAB MINISTERIALI, TOTALE COSTO ANNUO DA TABELLE MINISTERIALI
OPERATORE A1 : 32,5+11+29 ; 72,5 ; 52 ; 3770 ; 20,07 € ; 75.663,90 €
OPERATORE B1 : 30+31+29 ; 90 ; 52 ; 4680 ; 21,36 € ; 99.964,80 €
OPERATORE D2 : 36 ; 36 ; 52 ; 1872 ; 25,78 € ; 48.260,16 €
COSTO ANNUO MANODOPORA ENTE: 180.500,00€; GAP: -43.388,86€; BASE D'ASTA ANNUO: 205.000,00€
Emerge, pertanto, che codesto spettabile ente non ha individuato correttamente il base d’asta al fine di coprire l’integrale costo della manodopera utile alla gestione dell’appalto, né sulla base delle ore teoriche dallo stesso individuate né sulla base del monte ore complessivo indicato dal gestore uscente (peraltro inferiore). Come da massime giurisprudenziali, non ultima la sentenza TAR Toscana Sez. I, 09/04/2024, n. 389, il cui oggetto del contenzioso è in analogia un appalto afferente al servizio di sorveglianza e portierato (link sentenza https://mdp.giustizia amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_fi&nrg=202301413&nomeFile=202400389_01.html&subDir=Provve dimenti), “….omissis….La normativa suddetta prevede dunque che la base d’asta debba essere elaborata in base al costo determinato nelle tabelle ministeriali e che i costi della manodopera e della sicurezza siano scorporati dall’importo assoggettato al ribasso.” Oltremodo “È chiaro che anche la stazione appaltante, nello stabilire la base d’asta, debba tenere conto del costo indicato nelle tabelle ministeriali e dei minimi inderogabili.” Nel caso di specie ciò è stato palesemente disatteso, con l’obiettiva impossibilità per gli operatori economici di presentare offerte economicamente sostenibili a discapito della tutela dei principi codicistici di par condicio e favor partecipationis. Ravvisato quanto sopra espresso, certi del fondamento delle ragioni della scrivente (peraltro condivise da altri O.E. come emerso nei chiarimenti), si chiede a codesta stazione appaltante di modificare il base d’asta al fine di renderlo congruo per la formulazione di un’offerta economicamente sostenibile anche al fine di garantire la giusta tutela retributiva dei lavoratori adibiti al servizio.
In attesa di cortese riscontro, si porgono i migliori saluti
20/05/2025 17:25
Risposta
Si rinvia ai chiarimenti n.6, 7 e 8.
Si ribadisce il fatto che l'ente ha ragionato in modo annuo e non orario.
La logica rappresentata da voi nel determinare il costo orario con la mera suddivisione dell'importo a base d'asta per le ore indicate, che come già chiarito, sono da considerarsi ore teoriche, non appare coerente con la logica utilizzata dall'ente per stimare il costo annuo.
Basti guardare come esempio l’unità lavorativa cat. D2 che dai vostri calcoli dovrebbe costare € 48.260,16 l’anno, mentre il costo da tabella ministeriale indicato al rigo 23 come COSTO ANNUO è pari ad € 35.812,94. Tale costo oltretutto è relativo ad una unità che svolge n.38 ore settimanali (e non 36 come richieste).
Le n.3 unità B1, dai vostri calcoli dovrebbero costare un totale annuo di € 99.964,80, mentre il costo da tabella ministeriale indicato al rigo 23 come COSTO ANNUO è pari ad € 29.669,22 x 3 = € 89.007,66. Tale costo è relativo a n. 3 unità che svolgono rispettivamente n.38 ore settimanali e non part-time (29-30-31).
Le n.3 unità A1, dai vostri calcoli dovrebbero costare un totale annuo di € 75.663,90, mentre il costo da tabella ministeriale indicato al rigo 23 come COSTO ANNUO è pari ad € 27.883,75 x 3 = € 83.651,25. Tale costo è relativo a n. 3 unità che svolgono rispettivamente n.38 ore settimanali e non part-time (32,5-11-29).
Nel calcolare il COSTO ANNUO, l'ente partendo dalle tab. ministeriali, ha ritenuto di escludere quelle voci, che per la natura del servizio e la condizione dei lavoratori che attualmente lo svolgono, non sono da considerare:
- Applicazione di tasso di rischio Inail inferiore;
- Assenza indennità di turno (indennità per lavoro notturno);
- Assenza Previdenza complementare e Altre indennità, tutte voci non applicabili per la cooperativa e/o per gli operatori coinvolti nel servizio.
Si ribadisce il fatto che l'ente ha ragionato in modo annuo e non orario.
La logica rappresentata da voi nel determinare il costo orario con la mera suddivisione dell'importo a base d'asta per le ore indicate, che come già chiarito, sono da considerarsi ore teoriche, non appare coerente con la logica utilizzata dall'ente per stimare il costo annuo.
Basti guardare come esempio l’unità lavorativa cat. D2 che dai vostri calcoli dovrebbe costare € 48.260,16 l’anno, mentre il costo da tabella ministeriale indicato al rigo 23 come COSTO ANNUO è pari ad € 35.812,94. Tale costo oltretutto è relativo ad una unità che svolge n.38 ore settimanali (e non 36 come richieste).
Le n.3 unità B1, dai vostri calcoli dovrebbero costare un totale annuo di € 99.964,80, mentre il costo da tabella ministeriale indicato al rigo 23 come COSTO ANNUO è pari ad € 29.669,22 x 3 = € 89.007,66. Tale costo è relativo a n. 3 unità che svolgono rispettivamente n.38 ore settimanali e non part-time (29-30-31).
Le n.3 unità A1, dai vostri calcoli dovrebbero costare un totale annuo di € 75.663,90, mentre il costo da tabella ministeriale indicato al rigo 23 come COSTO ANNUO è pari ad € 27.883,75 x 3 = € 83.651,25. Tale costo è relativo a n. 3 unità che svolgono rispettivamente n.38 ore settimanali e non part-time (32,5-11-29).
Nel calcolare il COSTO ANNUO, l'ente partendo dalle tab. ministeriali, ha ritenuto di escludere quelle voci, che per la natura del servizio e la condizione dei lavoratori che attualmente lo svolgono, non sono da considerare:
- Applicazione di tasso di rischio Inail inferiore;
- Assenza indennità di turno (indennità per lavoro notturno);
- Assenza Previdenza complementare e Altre indennità, tutte voci non applicabili per la cooperativa e/o per gli operatori coinvolti nel servizio.